Art. 7.
(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico

 

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codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) procedere all'adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

          b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

          c) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
      3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare

 

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alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

          b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

          c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

          d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

          e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

      5. Dall'applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;

 

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          b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

          c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

          d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

          e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

          f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

          g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

          h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

          i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

          l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione

 

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della prima applicazione dei decreti legislativi;

          m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

          n) prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero

 

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della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

          o) prevedere che dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

      7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.